Questo avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di
tutela previsti a favore dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi offerti
da Professione Prestiti quale mandataria di PrestitaliaSpa prevista
dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:

Di
avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;

Di
avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente
aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla società, sulle
caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni
economiche e sulle principali clausole contrattuali;

Qualora
la società si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere
a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione
o al servizio offerto;

Di
ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del contratto senza termini
e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento
di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una
ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale
copia non impegna l'intermediario (ed il cliente) alla stipula del contratto;

Di
ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di
sintesi;

Di
ricevere mediante invio o consegna comunicazioni periodiche sull'andamento
dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno,
mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;

Di
essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;

Di
recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi
ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di
comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente
praticate;

Di
ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione
relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.
E, in particolare, per i contratti di credito al consumo ( cfr. art.
121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il Cliente, in qualità di consumatore,
ha diritto:

Di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità,
versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino
a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore
all'1 % del capitale residuo;

Di
opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto
di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti
del cedente, ivi compresa la compensazione;

Nel
caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo
di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario
dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione
in mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:

L'obbligo
della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a
pena di nullità;

L'obbligo,
in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della
finanziaria e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente
copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio
offerto;

L'obbligo
di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri
in caso di mora;

L'approvazione
specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole
al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;

L'approvazione
specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli
interessi;

La
nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione
dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di
quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente
sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a
tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

L'indicazione,
nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso
annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;

L'obbligo
di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento;
il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio
delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo
del TAEG; le eventuali garanzia richieste; le eventuali coperture assicurative
richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza
o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione
automatica;

L'obbligo
di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni
o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti;
il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le
condizioni per il trasferimento del diritto dì proprietà, qualora
il passaggio della proprietà non sia immediato;

L'applicazione
delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile nel caso di inadempimento
del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato
concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto
in prestito. *In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi,
il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali,
rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri
prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto
per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.)
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE
DELLE CONTROVERSIE
Questa società aderisce all'indicazione degli Organi di Vigilanza,
in ordine alla costituzione dell'Ufficio Reclami della clientela, che
prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa
rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative
alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Professione
Prestiti.
Il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente entro
un anno da quando il fatto contestato si è verificato.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R da indirizzarsi
alla Professione Prestiti - Via S. Lucifero 65 - 09125 Cagliari.
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il provvedimento di accoglimento
ovvero di rigetto del reclamo presentato dal Cliente, con idonea motivazione,
entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
stesso.
Se l'Ufficio Reclami dà ragione al cliente, Professione Prestiti
deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto
dal provvedimento di accoglimento adottato dall'Ufficio Reclami, il
Cliente, entro un anno dalla comunicazione del provvedimento, potrà impugnarlo
con istanza in carta libera (senza formalità alcuna) da inviarsi
a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Reclami, presso la sede legale
di Professione Prestiti - Via S. Lucifero 65 - 09125 Cagliari.
L'ufficio Centrale Reclami è un organo collegiale composto da
tre membri e la decisione verrà adottata entro sessanta giorni
dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o all'Ufficio Centrale
Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia,
in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ordinaria.